Statuto

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 S T A T U T O

 


Articolo 1

Denominazione e sede.

In esecuzione della decisione dell’Assemblea tenutasi il 20 maggio 2004 nella Sede dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – via Degasperi, 79 – Trento, è costituita L’ASSOCIAZIONE SPORT E TEMPO LIBERO – A.S.Te.L. – con sede legale in Trento, via A. Degasperi, n. 79.

 


Articolo 2

Scopi.

L’Associazione non ha scopo di lucro ed intende svolgere attività di utilità sociale, nei confronti degli associati, nei settori dell’aggregazione sociale, dello sport e della cultura. A tale fine, l’Associazione potrà:

  1. promuovere la partecipazione e l’organizzazione di attività e manifestazioni sportive ed iniziative per il tempo libero;
  2. favorire i rapporti interpersonali e la coesione tra i dipendenti dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.

In particolare, l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

  1. organizzare e partecipare a manifestazioni ed eventi a carattere sportivo e aggregativo – ricreativo;
  2. organizzare seminari e incontri su tematiche culturali e sociali;
  3. collaborare con altre Associazioni ed Enti, pubblici e privati, titolari di finalità analoghe, ovvero interessati alle materie oggetto del presente statuto.

E' vietata, tra gli associati, la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

L’Associazione ha durata illimitata fino alla eventuale decisione di scioglimento da parte dell’Assemblea.

In caso di scioglimento il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione di promozione sociale, e comunque ai fini di utilità sociale.

 


Articolo 3

Esercizio sociale e patrimonio.

L’esercizio sociale va dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

I mezzi con i quali A.S.Te.L. intende attuare i propri scopi statutari sono costituiti da:

  1. quote di iscrizione dei soci;
  2. eventuali contribuzioni dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari;
  3. eventuali contribuzioni di enti pubblici o di privati;
  4. donazioni, erogazioni, lasciti testamentari e legati e da ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie;
  5. proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese, anche nell'ambito di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, in favore degli associati, dei relativi familiari e di terzi, in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  6. da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

Nel caso di socio dipendente dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, la quota di iscrizione è determinata dal Consiglio Direttivo e trattenuta in quota unica annuale sullo stipendio, previa delega del socio dipendente stesso, o acquisita mediante versamento al Tesoriere dell’Associazione da parte del socio in quiescenza.

La quota come determinata dal Consiglio Direttivo viene approvata con delibera dell’Assemblea ordinaria ed ha comunque durata annuale.

La distinzione di quota tra gli associati non comporta alcuna differenziazione in merito ai diritti e ai doveri dei medesimi.

 


Articolo 4

Ammissione del socio.

Possono essere soci dell’A.S.Te.L. tutti i dipendenti a tempo indeterminato dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, nonché il personale in quiescenza.

Può essere socio anche il personale a tempo determinato, a contratto, borsista o comandato limitatamente al periodo di permanenza presso l’Azienda e comunque fino alla conclusione dell’anno solare.

Per assumere la qualifica di socio occorre presentare specifica domanda firmata indirizzata all’Associazione. Il Presidente ammette il richiedente, lo iscrive nel libro dei soci, rilascia la tessera associativa e fa effettuare la trattenuta della quota associativa nella procedura stipendiale con il primo mese utile.

Il Consiglio direttivo ratifica l’ammissione nella prima riunione utile.

In caso di diniego, motivato, l’interessato può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

 


Articolo 5

Diritti del socio.

Tra tutti i soci vige disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative al fine di garantire l’effettività del rapporto medesimo. Agli associati spetta il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Tutti i soci godono dell'elettorato attivo e passivo.

Ai soci è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’Associazione

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci hanno, inoltre, diritto:

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

 


Articolo 6

Doveri del socio.

Il socio è tenuto:

 


Articolo 7

Recesso del socio.

Il socio può recedere dall’Associazione in ogni momento con comunicazione scritta al Presidente del Consiglio direttivo che ne prenderà atto con effetto dall’anno successivo, dandone riscontro scritto.

Il recesso non dà alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione, né da diritto alla restituzione della quota associativa già versata per l’anno in corso.

 


Articolo 8

Esclusione del socio.

La qualifica di socio viene meno a seguito di decisione motivata del Consiglio direttivo, nei confronti del socio che si sia reso responsabile di gravi o ripetute violazioni delle norme dello statuto, nonché del mancato pagamento della quota associativa.

Avverso la decisione di espulsione deliberata dal Consiglio direttivo è ammesso ricorso entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione per iscritto avanti al Collegio dei Probiviri.

 


Articolo 9

Presidenza onoraria.

Il Direttore Generale dell’Azienda è di diritto il Presidente onorario dell’Associazione. Egli rappresenta solo formalmente l’Associazione e non ha diritto di voto.

 


Articolo 10

Organi.

Sono organi dell’A.S.Te.L.:

  1. l’Assemblea;
  2. il Consiglio direttivo;
  3. il Collegio dei revisori dei conti;
  4. il Collegio dei Probiviri.

 


Articolo 11

L’Assemblea.

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Essa è costituita da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa ed è l’organo deliberativo dell’Associazione in ordine a:

  1. approvazione dello Statuto dell’Associazione e sue modifiche;
  2. scioglimento dell’Associazione;
  3. elezione del Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri;
  4. approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo entro il 30 aprile di ciascun anno di ogni esercizio sociale;
  5. argomenti proposti dal Consiglio direttivo.

L’Assemblea dei soci viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno ed ogniqualvolta il Presidente o almeno due membri del Consiglio direttivo lo ritengano opportuno, o qualora vi sia la richiesta scritta sottofirmata da almeno un decimo dei soci, indirizzata al Consiglio direttivo; in questo caso il Presidente del Consiglio direttivo convoca l’Assemblea per la discussione degli argomenti proposti, entro il termine massimo di trenta giorni successivi.

Il socio può delegare un altro socio a rappresentarlo; ogni socio non può recare più di una delega.

Non sono ammesse deleghe di o a membri del Consiglio direttivo o revisori dei conti in carica. È garantito il principio del voto singolo. La convocazione è effettuata con avviso affisso presso la sede sociale o mediante altra forma idonea di pubblicità almeno 10 giorni prima dell’adunanza, con indicazione dell’ordine del giorno, luogo, data e ora di svolgimento dell’Assemblea.

L’Assemblea è valida in prima convocazione se sono presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da suo delegato, che prima di iniziare la discussione dell’ordine del giorno constata la validità della riunione, procede alla nomina del Segretario dell’Assemblea e, se necessario, di due scrutatori.

Della riunione deve essere redatto da parte del segretario specifico verbale che viene approvato dai presenti e sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario verbalizzante.

 


Articolo 12

Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 15 membri e rimane in carica tre anni.

Il Consiglio direttivo è eletto dall’Assemblea e risultano nominati consiglieri i soci con il maggior numero di voti. I componenti del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.

Il Consiglio direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere sono eletti con la presenza di almeno i due terzi dei consiglieri e la maggioranza semplice dei presenti.

In caso di dimissioni dalla carica del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere il Consiglio direttivo provvede all’elezione dei successori con le stesse modalità dianzi seguite.

In caso di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato subentrano i primi non eletti.

In caso di esaurimento della graduatoria dei votati alla nomina a consiglieri si procede ad apposite elezioni; la graduatoria dei votati avrà valore sino alla fine del mandato triennale per eventuali subentri nel Consiglio direttivo.

Il nuovo eletto - Consigliere, Presidente, Vice-Presidente, Segretario o Tesoriere - resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo in carica.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide se alla riunione prende parte almeno la metà dei consiglieri, con arrotondamento all’unità superiore.

Le deliberazioni sono valide se assunte a maggioranza di voti dei presenti.

Decadono dalla carica i Consiglieri che risultano assenti per 5 volte consecutive alle sedute del Consiglio direttivo.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, indirizzata ai membri del Consiglio con un preavviso di almeno 7 giorni, a firma del Presidente o, su suo ordine, del Segretario, recante l’ordine del giorno nonché luogo, data e ora della riunione.

Di ogni riunione del Consiglio direttivo deve essere redatto da parte del Segretario specifico verbale che viene approvato dai consiglieri presenti e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Il Consiglio direttivo svolge la propria attività a titolo gratuito.


Articolo 13

Il Presidente.

 

Al Presidente, nominato all’interno del Consiglio Direttivo, spetta la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

 


Articolo 14

Competenze e convocazione del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo è l’organo deliberativo in ordine a:

  1. ratifica dell’ammissione di soci all’Associazione effettuata dal Presidente;
  2. presa d’atto del recesso di soci dall’Associazione;
  3. esclusione del socio dall’Associazione;
  4. esame e decisioni sulle questioni proposte dai soci su tutto quanto è inerente l’attività dell’associazione;
  5. determinazione della quota annuale di iscrizione;
  6. adozione di tutte le iniziative opportune per il raggiungimento degli scopi statutari;
  7. esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  8. predisposizionedel bilancio consuntivo dell’anno precedente e del bilancio preventivo dell’anno corrente per l’approvazione da parte dell’Assemblea. Il rendiconto consuntivo, a carattere economico e finanziario, viene depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente o da almeno 4 consiglieri e si riunisce ogniqualvolta si debba deliberare su una questione inerente la gestione sociale.

 


Articolo 15

Il Tesoriere.

Il Tesoriere gestisce la contabilità dell’Associazione, con la registrazione di tutte le entrate e le uscite tenendo aggiornato il registro, al fine dell’esibizione al Consiglio direttivo e del controllo del Collegio dei revisori dei conti, unitamente a tutte le giustificazioni dei movimenti.

 


Articolo 16

Il Collegio dei revisori dei conti.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da 5 membri (3 effettivi e 2 supplenti) scelti dall’Assemblea fra tutti i soci dell’Associazione. Essi rimangono in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente.

Il Collegio effettua la verifica della contabilità dell’Associazione.

Il Collegio si riunisce inoltre ogniqualvolta ritenga opportuno verificare gli atti e la contabilità dell’Associazione e ad esso deve essere inviato il conto consuntivo e il bilancio preventivo approvati dall’Assemblea, sul quale appone visto di regolarità.

Il Collegio può chiedere ulteriori delucidazioni al Consiglio direttivo e riferire all’Assemblea ogniqualvolta lo ritenga opportuno. In tal caso l’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio direttivo entro 20 giorni dalla richiesta del Collegio.

Spettano al Presidente la convocazione del Collegio secondo quanto previsto dallo Statuto e le comunicazioni al Consiglio direttivo.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

 


Articolo 17

Il Collegio dei probiviri.

Al Collegio dei probiviri, eletti dall’Assemblea in numero di tre, è affidata oltre alla decisione definitiva sull’esclusione dei soci, la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere in merito all’interpretazione ed applicazione del presente statuto o delle deliberazioni sociali.

I probiviri decidono secondo equità, con dispensa da ogni formalità procedurale prevista dal codice di procedura civile.

Il Collegio dei probiviri rimane in carica tre anni e può essere rieletto.

 


Articolo 18

Rinvio.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e a quanto previsto dalle disposizioni di legge.

 

Trento, 14 marzo 2011